Servizi dell’evento della vita Avere una famiglia:
Il matrimonio civile
Chi Può Sposarsi?
– i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero. Avere lo stato libero significa non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, é necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
– i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, é necessaria l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni.
– i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile.
Dove andare?
Occorre andare, con tutti i documenti richiesti, all’ufficio di stato civile del Comune che si é scelto per la celebrazione del matrimonio, per fissare la data della richiesta di pubblicazione di matrimonio.
Cosa accade?
Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni. Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall’affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta.
Per le persone divorziate, occorre presentare una copia integrale dell’atto del precedente matrimonio, con l’annotazione della sentenza di divorzio. Tale copia deve essere richiesta agli Uffici dello stato civile del Comune in cui é stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica;
La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest’ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze é quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l’interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l’autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile.
I vedovi devono richiedere la copia integrale dell’atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si é verificato il decesso.
La comunione legale dei beni
Tra i molti sostanziali cambiamenti introdotti dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 si annovera anche la sostituzione del regime legale di separazione dei beni con quello della comunione. Ciò comporta che se gli sposi non stipulano alcuna diversa convenzione tra loro, ovvero, pur avendola stipulata omettono di renderla pubblica nei modi previsti, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalle norme sulla comunione legale di cui agli art. 177 e seguenti del Codice civile.
Secondo l’art. 177 del Codice civile, costituiscono oggetto della comunione:
· gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (beni immediatamente comuni);
· i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
· i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
· le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (beni immediatamente comuni). Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Sono beni immediatamente comuni:
· gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi;
· le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio;
· gli utili delle aziende di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi.
· Fra i beni che rientrano in comunione immediata vi sono anche le azioni di società di capitali e i titoli di Stato.
La comunione convenzionale
È una forma particolare di comunione dei beni, modificata con atto notarile per disciplinare analiticamente le categorie di beni da assoggettare alla comunione o meno, ferme restando le disposizioni in ordine all’amministrazione dei beni in comproprietà e sulla distribuzione delle quote che deve essere comunque pari al 50%.
In ogni caso rimangono estranei alla comunione i beni personali, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale di capacità lavorativa.
Lo scioglimento della comunione
Secondo l’art. 191 del Codice civile, i motivi di scioglimento della comunione si concentrano sulle fattispecie dell’annullamento del matrimonio e dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sinteticamente si può aggiungere che per annullamento del matrimonio si intende non solo la pronuncia dei tribunali civili ma anche le sentenze dei tribunali ecclesiastici (di nullità) o di autorità straniere che siano dichiarate efficaci con la procedura di delibazione avanti la Corte d’Appello.
Sia nell’ipotesi di nullità che di annullamento, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il momento in cui si produce la cessazione della comunione legale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero con il trascorrere del termine per proporre l’appello o il ricorso in Cassazione o altro ricorso davanti alla corte superiore.
In caso di separazione personale solo l’omologazione delle condizioni da parte del tribunale determinerà lo scioglimento della comunione tra i coniugi con effetto retroattivo dal giorno del deposito del ricorso in cancelleria.
Nessun mutamento potrà quindi derivare da una separazione di fatto né dal deposito di un ricorso in tribunale a cui non faccia seguito il controllo con esito positivo delle condizioni di separazione.
Regime patrimoniale tra coniugi
Gli sposi che intendono adottare per la loro famiglia il regime della separazione dei beni possono rendere la relativa dichiarazione contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia esso civile che religioso. Se non viene resa tale dichiarazione, si intende adottato il regime della comunione dei beni. Successivamente alla celebrazione del matrimonio il regime patrimoniale della famiglia può essere modificato a mezzo atto notarile. La scelta del regime patrimoniale adottata contestualmente alla celebrazione del matrimonio è esente da spese.
Richiesta Pubblicazioni di matrimonio
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta dai nubendi all’ Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza; se gli sposi risiedono in Comuni diversi è sufficiente presentarsi in un solo Comune da individuare a discrezione degli interessati, sarà poi l’Ufficiale di Stato Civile che provvederà a richiederla anche al Comune di residenza dell’ altro sposo.
Tutti i documenti necessari saranno richiesti d’ ufficio con l’esclusione, nel caso di matrimonio celebrato secondo il rito cattolico o di altro rito ammesso, della richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto.
Lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia dovrà esibire il “nulla osta” al matrimonio rilasciato dalla competente autorità del paese d’ origine, debitamente tradotto e legalizzato. La legalizzazione sarà effettuata dal Consolato Italiano, nel caso di certificato rilasciato nel paese d’origine, dalla Prefettura nel caso di rilascio da parte del Consolato straniero in Italia.
La pubblicazione rimarrà affissa per 8 giorni consecutivi, il matrimonio potrà essere celebrato trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si dà per non avvenuta.
Denuncia di morte
I decessi avvenuti al di fuori di un ospedale o di casa di cura devono essere dichiarati, entro 24 ore, all’ Ufficiale di stato civile del comune in cui il decesso è avvenuto. La dichiarazione può essere effettuata da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Il dichiarante dovrà esibire la scheda ISTAT, compilata del medico curante ed il certificato necroscopico redatto dal medico necroscopo, per il rilascio di quest’ ultimo ci si rivolge al Medico del Distretto Sanitario.
Istanze di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria
Chi intende presentare domanda di rilascio dell’ autorizzazione all’ esumazione o di estumulazione di salma deve presentare apposita istanza; i moduli per la richiesta sono disponibili presso la sede dei Servizi demografici. All’ istanza, in bollo da € 14,62, deve essere allegata l’ attestazione dell’ addetto al Cimitero, la rimanente documentazione sarà acquisita d’ ufficio. Portati a termine gli adempimenti di competenza dell’ Ufficio, il richiedente riceverà una nota con l’invito a ritirare l’ autorizzazione previa consegna di una marca da bollo di € 14,62, della ricevuta di versamento dei diritti a favore della A.U.S.L. (il versamento potrà essere effettuato presso la sede del Distretto Sanitario, per conoscere l’importo del versamento occorre interpellare lo stesso Distretto) , della ricevuta di versamento di € 56,81 da effettuarsi presso la tesoreria comunale, nei soli casi di esumazione o estumulazione ordinaria.