Disposizione anticipata di trattamento “D.A.T.”

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  • Data di creazione 13 Aprile 2022
  • Ultimo aggiornamento 29 Giugno 2022

Disposizione anticipata di trattamento "D.A.T."

Legge N.219/2017 : Disposizioni Anticipate di Trattamento   “DAT”
E' entrata in vigore il 31 gennaio 2018 la legge n.219 del 22.12.2017 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Tale legge, nel rispetto dei principi di cui agli artt.2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt.1,2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all'auto determinazione della persona.
In particolare l'art.4 della Legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità a determinarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un fiduciario che ne faccia le veci e le rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Come esprimere le DAT
Il “disponente” può esprimere le “Disposizioni anticipate di trattamento” con atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure con scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario” maggiorenne e capace di intendere e di volere che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Se le DAT non contengono l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente; in caso di necessità il Giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno ai sensi del capo I, Titolo XII del libro I del codice civile.
Indicazioni utili sulle DAT : Dove e come depositare le DAT
I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT:
-  le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere;

-  le DAT vanno consegnate personalmente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza;

-  per depositare le DAT è necessario compilare e presentare l'allegato modulo; alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio
dove la documentazione è depositata e con indicazione dei dati anagrafici del disponente, data, firma e timbro dell'ufficio;

-  l'Ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima; ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla;

-  le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.

-  Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;
Per ogni eventuale ulteriore necessità di chiarimento e/o informazione circa le concrete modalità di presentazione delle DAT è possibile contattare l'Ufficio di Stato civile al n.0721/780745-50. Per ogni necessità di approfondimento si rimanda alla legge n.219/2017 ed alla circolare n.1/2018 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

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